Fitofarmaci

La normativa in vigore per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" è il D.P.R. n.290 del 23/04/2001 e, nell'ambito regionale la D.G.R. 676 del 27/04/2009. L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio.

Nel caso di autorizzazione all'acquisto dalla valutazione sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici.

Nel caso di autorizzazione alla vendita sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici.

Tutti gli altri devono sostenere un esame previa frequenza di un corso di aggiornamento di 24 ore se si tratta di primo rilascio o di 8 ore se si tratta di rinnovo.

Determine-Assam di approvazione di corsi

REGISTRO DEI TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
(norme valide anche ai fini del rispetto degli obblighi per la condizionalità).

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell’art. 42 del D.P.R. citato.Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

Obblighi validi per tutte le aziende:

  • disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
  • rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
  • presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  • presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente;
  • documentazione d’acquisto costituita da:
    • fatture o documenti equivalenti intestati all’azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità (N.B.: lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è sufficiente);
    • nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
  • disporre e conservare le fatture d’acquisto dei prodotti.

 Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):

  • disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino);
  • moduli di acquisto (vedi comma 6 dell’art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell’autorizzazione all’acquisto e del relativo numero di patentino.
Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:
  • elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
  • prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
  • superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
  • avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
  • registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.
Per le zone vulnerabili dai nitrati (ZVN) di cui al DDPF_TAM n. 10 del 10/09/2003, ai fini del rispetto degli obblighi per la condizionalità è necessario inserire nel registro dei trattamenti anche le fertilizzazioni azotate.
Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall’esecuzione di ogni trattamento.

Nei link seguenti troverete: